AVVISI E INFORMAZIONI UTILI

  • Attestazione di merito Protezione Civile UNUCI
  • Messaggio del Presidente Nazionale in occasione dell'84° anniversario della costituzione dell'UNUCI
  • NUOVA LEGGE SULLE ARMI
  • Elenco Foresterie
  • Convenzione con la Casa dell'Aviatore in Roma 1 2 3 4 5 6 7
  • PENSIONE DI REVERSIBILITA'
  • Zanzara Tigre - Istruzioni per difendersi
  • Coordinate per bonifico quota associativa
  • Inagurazione del Monumento ai Carabinieri a Schio 2-3 ottobre 2010
  • Nuovo Codice della Strada
  • Festa delle Spalline 9 ottobre 2010 - Schio Hotel Ristorante Noris
  • Veneto 2010 - Boscochiesanuova, 24, 25 e 26 Settembre 2010
  • Visita Comandante Legione Carabinieri Veneto a Valli del Pasubio
  • Variazioni di residenza e avanzamento di grado.
  • Denuncia sciabola e armi.
  • Tesseramento come amici.UNUCI.
  • Nuove disposizioni per l'uso dell'uniforme.
  • Forze di completamento [scarica il modulo da presentare].
  • Ordine di precedenza delle Associazioni
  • Decreto n. 45 del 7 marzo 2007 del Ministero dell'Economia e delle Finanze: Regolamento di attuazione dell'articolo unico, comma 347 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in materia di accesso alle prestazioni creditizie agevolate erogate dall'INPDAP.
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    IMPORTANTE! Denuncia sciabola e armi.

    Si ricorda inoltre che terminato il servizio militare, occorre fare denuncia alla locale stazione dei Carabinieri del possesso della sciabola ed eventuali altre armi bianche o da fuoco.

    Inoltre, ogni qualvolta si cambia residenza è necessario segnalarlo con tempestività presso la stazione dei Carabinieri, a cui compete il territorio in cui si risiede.

    Tesseramento come amici UNUCI.

    Ricordiamo a tutti gli ufficiali che possono iscriversi all'UNUCI in qualità di "AMICI", i parenti degli stessi e loro vedove.

    Possono inoltre essere iscritte persone degne di farne parte presentati da almeno due ufficiali iscritti. Gli "AMICI" entrati in possesso della tessera, possono usufruire di tutte le agevolazioni degli ufficiali:

    1. Accedere a circoli ufficiali e mense di Presidio;

    2. Albergo Savoia di Cianciano (proprietà UNUCI), per cure termali;
    3. Sconti ACI e convenzioni con linee aeree, assicurazioni e altro.

    Nuove disposizioni per l'uso dell'uniforme.
    L'uso dell'uniforme da parte del personale in congedo non prevede una vera e propria autorizzazione ma una formale comunicazione/partecipazione all'evento da parte delle Sezioni o Delegazioni al Comando competente per la cerimonia unitamente all'elenco del personale partecipante. Analogamente in occasione di manifestazioni organizzate dal sodalizio dovrà esserne data comunicazione al Comando competente per territorio. In tal senso si è pronunciato lo Stato Maggiore della Difesa rispondendo ad un quesito posto sulla interpretazione autentica delle norme di cui agli articoli dal 31 al 36 della pubblicazione SMD-G-010 ed. 2000.
    La richiesta di autorizzazione rimane operante soltanto per la partecipazione all'estero, escluse le manifestazioni che si svolgono in Olanda per le quali non è richiesta alcuna autorizzazione, così come comunicato dall'Addetto Militare della nostra Ambasciata.
    FORZE DI COMPLETAMENTO ITALIANE.
    Per i Soci interessati riportiamo stralcio degli "orientamenti" che I'A. C ha fatto conoscere in materia di "completamento" (che sostituiscono quelli di "mobilitazione" validi sino agli anni '90):
    LA NUOVA LEGGE N.331 DEL 14 NOVEMBRE 2000 SULLA "Istituzione del servizio militare volontario professionale" delinea le direttrici lungo le quali dovrà essere ridisegnata la Organizzazione delle Forze Armate.
    La riorganizzazione dello strumento militare, iniziato da alcuni anni, si concluderà entro il 2020 con un organico complessivo di 190.000 unità (uomini e donne) per le tre Forze Armate. Il ricorso al reclutamento esclusivamente volontario e l'abolizione del servizio di leva obbligatorio, a partire dal prossimo 2003, hanno cancellato anche le norme relative alla mobilitazione, a cui normalmente si faceva ricorso per ogni esigenza straordinaria a carattere militare. Oggi, pertanto, non esistono le migliaia di uomini potenzialmente predisposti per la mobilitazione parziale o totale, previste un tempo.
    È previsto il richiamo in servizio, a carattere volontario, del solo personale necessario per completare alcune unità in vita necessarie per l'assolvimento dimissioni, la cui urgenza e complessità richiedono organici superiori a quelli normalmente disponibili. In particolare, per quanto riguarda gli Ufficiali di complemento possono essere richiamati in servizio, previo consenso degli interessati, con il grado e l'anzianità posseduta ed ammessi ad una ferma non superiore ad un anno, rinnovabile, a richiesta dell'interessato per non più di una volta, al termine della quale sono collocati in congedo.
    Stato giuridico ed avanzamento sono definiti dalle norme in vigore. Limite di età 45 anni. Gli Ufficiali inferiori delle Forze di completamento, se di età inferiore al 40° anno, possono partecipare ai concorsi per gli Ufficiali in servizio permanente. Il limite di età, per la predetta esigenza, per gli Ufficiali dei Carabinieri e di 34 anni. Le disposizioni in argomento faranno parte di un decreto legislativo di attuazione della legge 331 del 14 nov.2000, già predisposto ed in vigore tra breve. Delle Forze di completamento potrà far parte anche qualsiasi cittadino italiano che, in possesso di spiccate doti professionali, specializzazioni difficilmente reperibili in ambito militare, dia ampio affidamento per prestare la propria opera nelle Forze Armate. I cittadini In argomento sono nominati Ufficiali di complemento per la legge "MARCONI" n.8l9 del 16maggio 1932. (fino al grado di Maggiore di complemento).
    La nomina è conferita previo giudizio di una commissione di avanzamento che stabilisce il grado ed il molo d'assegnazione, sentiti i rispettivi Capi di Stato Maggiore o Comandi Generali. La programmazione di queste, forze, dette di complemento, varia in funzione degli impegni nazionali ed internazionali cui gli Stati Maggiori ed i Comandi Generali devono attendere e sono definite di anno in anno. Per l'anno 2001, con Decreto del Ministro della Difesa, sono state definite le esigenze di forze di completamento: 100 Ufficiali, 10 Sottufficiali e 2000 Militari di Truppa, per periodi variabili da 60, 120, 180 giorni, I anno. Tutti richiamati in servizio hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro ai sensi della legge n.370 del 3 maggio 1955. Gli Ufficiali richiamati sono iscritti nel quadro di avanzamento fino al grado di Tenente Co1onnello, dopo aver compiuto i corsi di istruzione e gli esperimenti pratici in funzione del grado rivestito. Alle Forze di complemento possono partecipare tutti i militari in congedo che si rendono volontariamente disponibili per uno dei periodi su indicati, al termine dei quali si rientra nella propria attività.
    Le domande, su scheda predisposta presso i Distretti, devono essere compilate ed inviate o consegnate allo stesso Ente militare, competente per territorio. Non possono essere richiamati (ad. 2 della legge n,331/2000) in servizio gli appartenenti alle forze di polizia ad ordinamento civile ed al Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Inoltre dovranno essere definite, con appositi decreti legislativi, (art.3 della legge n.331/2000) l'emanazione di norme e l'individuazione di incentivi di carattere giuridico per il reclutamento di Ufficiali ausiliari delle Forze armate, dell'Arma dei carabinieri e del corpo della guardia di finanza, da trarre da: Ufficiali di complemento, in ferma o rafferma biennale o dal congedo; Ufficiali delle Forze di Completamento.
    Il numero degli Ufficiali Ausiliari verrà definito annualmente e fissato con legge di bilancio.
    Infine, la stessa legge 331 (art.2) non cancella, per motivi costituzionali l'istituto della leva obbligatoria, a cui il Consiglio dei Ministri, con Decreto del Presidente della Repubblica può autorizzarne, il ricorso nelle ipotesi, molto remote, che vedono l'Italia coinvolta in una guerra a seguito di una gravissima crisi internazionale o in operazioni ostili da parte di forze che pregiudichino l'integrità del territorio nazionale.

    Le schede sono reperibili in sede, oppure potete scaricarlo qui download modulo.


    ORDINE DI PRECEDENZA DELLE ASSOCIAZIONI.

    ORDINE DI PRECEDENZA
    DELLE
    ASSOCIAZIONI COMBATTENTISTICHE E D'ARMA
    1° Gruppo
    1. Gruppo Decorati dell'Ordine Militare d'Italia
    2. Gruppo Decorati Medaglie d'Oro al V.M.
    3. Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi di Guerra
    4. Associazione Nazionale Ciechi di Guerra
    5. Istituto del Nastro Azzurro
    6. Associazione Nazionale “Nastro Verde” (Mauriziani)
    7. Associazione Nazionale Combattenti e Reduci
    8. Associazione Nazionale Cavalieri all'Ordine di Vittorio Veneto
    9. Associazione Nazionale Volontari di Guerra
    10. Associazione Nazionale ex Combattenti Guerra di Liberazione inquadrati reparti regolari FF.AA.
    11. Associazione Nazionale Reduci Prigionia, Internamento e Guerra Liberazione
    12. Associazione Nazionale Partigiani d'Italia
    13. Federazione Italiana Volontari della Libertà
    14. Federazione Italiana Associazioni Partigiane
    15. Associazione Nazionale Veterani e Reduci Garibaldini
    16. Federazione Italiana Combattenti Alleati
    17. Associazione Nazionale Ex Internati
    18. Associazione Nazionale Famiglie Caduti e Dispersi in Guerra
    19. Associazione Nazionale Famiglie Caduti e Mutilati dell'Aeronautica
    20. Opera Nazionale Caduti Senza Croce
    21. Associazione Nazionale Famiglie Italiane dei Martiri Caduti per la Libertà della Patria
    22. Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra
    23. Unione Nazionale Mutilati per Servizio
    2° Gruppo

    24. Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d'Italia
    25. Associazione Nazionale Carabinieri
    26. Associazione Nazionale del Fante
    27. Associazione Nazionale Granatieri di Sardegna
    28. Associazione Nazionale Bersaglieri
    29. Associazione Nazionale Alpini
    30. Associazione Nazionale Carristi d'Italia
    31. Associazione Nazionale Paracadutisti d'Italia
    32. Associazione Lagunari - Truppe Anfibie
    33. Associazione Nazionale Arma di Cavalleria
    34. Associazione Nazionale Artiglieri d'Italia
    35. Associazione Nazionale Genieri e Trasmettitori
    36. Associazione Nazionale Commissariato Militare
    37. Associazione Nazionale Amministrazione Militare
    38. Associazione Nazionale Autieri d'Italia
    39. Associazione Nazionale Marinai d'Italia
    40. Associazione Arma Aeronautica
    41. Associazione Nazionale Finanzieri d'Italia
    42. Associazione Nazionale Sanità Militare Italiana
    43. Associazione Nazionale Cappellani Militari d'Italia
    3° Gruppo

    44. Associazione Nazionale Ufficiali Provenienti dal Servizio Attivo (ANUPSA)
    45. Associazione Nazionale Ufficiali Marina provenienti Servizio Effettivo (ANUMPSE)
    46. Associazione Nazionale Ufficiali Aeronautica (ANUA)
    47. Associazione Nazionale Polizia di Stato
    48. Associazione Nazionale Sottufficiali d'Italia (ANSI)
    49. Unione Nazionale Sottufficiali Italiani in Congedo (UNSICO)
    Nota
    Il presente ordine è stato allegato alla circolare n.5/77300/9.7.1.15 (93) del 1° ottobre 1993 del Ministero della Difesa.

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